(Allegato)
                                                             Allegato 
    Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more
della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale
domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate
costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della
Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di
tali documenti. 
Farmaco di nuova registrazione. 
    BYFAVO; 
    codice ATC - principio attivo: N05CD14 remimazolam; 
    titolare: Paion Netherlands B.V.; 
    codice procedura EMEA/H/C/005246/0000; 
    GUUE 30 aprile 2021. 
    -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
Indicazioni terapeutiche. 
    «Remimazolam»  e'  indicato  negli  adulti   per   la   sedazione
procedurale. 
Modo di somministrazione. 
    Remimazolam deve essere somministrato esclusivamente da operatori
sanitari con esperinza nei trattamenti sedativi. Per tutta la  durata
del trattamento il  paziente  deve  essere  monitorato  da  un  altro
operatore sanitario, che non sia coinvolto  nello  svolgimento  della
procedura e che abbia il solo compito di monitorare il  paziente.  Il
suddetto personale deve essere addestrato  nel  rilevamento  e  nella
gestione dell'ostruzione  delle  vie  aeree,  dell'ipoventilazione  e
dell'apnea, nonche' nel mantenimento della pervieta' delle vie aeree,
nella ventilazione di supporto e nella rianimazione  cardiovascolare.
La  funzione  cardiaca  e  respiratoria  del  paziente  deve   essere
monitorata   continuativamente.    Devono    essere    immediatamente
disponibili medicinali per la rianimazione, apparecchiature  adeguate
all'eta' e di dimensioni idonee per ripristinare la  pervieta'  delle
vie aeree, e la ventilazione con pallone autoespansibile. Deve essere
prontamente  a  disposizione  un  medicinale  per  neutralizzare   le
benzodiazepine (flumazenil). 
    Remimazolam  e'  per  uso  endovenoso.  Remimazolam  deve  essere
ricostituito prima dell'uso con una soluzione  iniettabile  di  sodio
cloruro (0,9%). 
    Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della
somministrazione e sulla somministrazione con altri  liquidi,  vedere
paragrafo 6.6. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/20/1505/001 - A.I.C. n. 049425010/E in base 32:  1H4BML  -
20 mg  -  polvere  per  soluzione  iniettabile  -  uso  endovenoso  -
flaconcino (in vetro) - 10 flaconcini. 
Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in
  commercio. 
    Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i
requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono
definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea
(elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web
dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi
successivi all'autorizzazione, in  linea  con  la  data  della  prima
autorizzazione. 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
  del medicinale. 
    Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le
attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel
RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento
approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
struttura ad esso assimilabile (OSP).