Art. 11 
 
                   Comunicazioni con l'Autorita', 
                   segreto d'ufficio e pubblicita' 
 
  1. Nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni,  le
richieste,  le  trasmissioni  di  documenti  e  le  convocazioni   ai
destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: 
    a) posta elettronica certificata; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  2. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste  connesse  all'istruttoria  da  parte  degli
interessati o di terzi all'Autorita'. 
  3.  Nel  caso  in  cui  la  PEC  dei  soggetti  obbligati  non  sia
disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione  o  dell'ente
interessato, l'Autorita' chiede al RPCT di comunicare la medesima PEC
o, in mancanza, l'indirizzo  di  residenza  dei  soggetti  obbligati.
Questi ultimi comunicano al RPCT i dati  richiesti  e  le  successive
modifiche di tali dati. Il  RPCT  trasmette  tempestivamente  i  dati
all'Autorita'. 
  4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale e'  pubblicato
integralmente sul sito istituzionale  dell'Autorita'.  Gli  atti  del
procedimento diversi dal provvedimento finale  non  sono  pubblicati.
Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.