Art. 11 Comunicazioni con l'Autorita', segreto d'ufficio e pubblicita' 1. Nell'ambito del procedimento per l'applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: a) posta elettronica certificata; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'. 3. Nel caso in cui la PEC dei soggetti obbligati non sia disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente interessato, l'Autorita' chiede al RPCT di comunicare la medesima PEC o, in mancanza, l'indirizzo di residenza dei soggetti obbligati. Questi ultimi comunicano al RPCT i dati richiesti e le successive modifiche di tali dati. Il RPCT trasmette tempestivamente i dati all'Autorita'. 4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale e' pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorita'. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.