Art. 12 Notificazioni dell'Autorita' 1. Le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione. 2. In mancanza di PEC, le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza del destinatario della sanzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.