Art. 12 
 
                    Notificazioni dell'Autorita' 
 
  1.  Le  notificazioni  sono   effettuate   dal   responsabile   del
procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice  di  procedura  civile,  alla
casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della
sanzione. 
  2. In mancanza di PEC, le notificazioni possono  essere  effettuate
dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.  14,  comma  4,
della legge 24 novembre 1981,  n.  689  e  dell'art.  149  codice  di
procedura civile, all'indirizzo di residenza del  destinatario  della
sanzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.