Art. 13 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 437 nell'adunanza del 12 maggio 2021. Il Presidente: Busia Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 giugno 2021 p. il segretario: Greco