Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Il presente regolamento e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita' ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. 
  Approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera   n.   437
nell'adunanza del 12 maggio 2021. 
 
                                                 Il Presidente: Busia 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 giugno 2021 
p. il segretario: Greco