Art. 14 
 
                             Prova orale 
 
  1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata  al  conseguimento,
nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo previsto  dall'art.
13. 
  2. L'esame orale si svolge, nel  giorno  stabilito,  alla  presenza
della intera commissione in sala aperta al pubblico. 
  3.  Il  superamento   della   prova   orale   e'   subordinato   al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.