Art. 6 Nomina delle commissioni e compensi dei commissari 1. L'Istituto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature indicato dal bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice con delibera del direttore generale e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. 2. Negli IRCCS la presidenza delle commissioni esaminatrici e' affidata al direttore scientifico o ad un suo delegato e negli IZS al direttore sanitario o al direttore amministrativo o un loro delegato, a seconda della tipologia di figura professionale per la quale il concorso e' bandito. 3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 4. La composizione della commissione e' disciplinata dall'art. 22 per il concorso per ricercatore sanitario e dall'art. 26 per il concorso per collaboratore professionale di ricerca sanitaria del presente provvedimento. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4, possono essere nominate con le stesse modalita' di cui al comma 1, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250. 6. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova teorico-pratica siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'Istituto, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di segretario. 7. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione. 8. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso. 9. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova teorico-pratica, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice. 10. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali si applicano le disposizioni generali vigenti in materia. 11. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente decreto per ogni componente titolare e' designato un componente supplente. 12. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'art. 3 del presente decreto, le commissioni giudicatrici potranno, ove necessario, essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere previste nel bando.