Art. 6 
 
         Nomina delle commissioni e compensi dei commissari 
 
  1. L'Istituto, dopo la scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  candidature  indicato  dal  bando  di  concorso,   nomina   la
commissione esaminatrice con delibera del direttore generale e  mette
a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. 
  2. Negli IRCCS la  presidenza  delle  commissioni  esaminatrici  e'
affidata al direttore scientifico o ad un suo delegato e negli IZS al
direttore sanitario o al direttore amministrativo o un loro delegato,
a seconda della tipologia di figura professionale  per  la  quale  il
concorso e' bandito. 
  3. Almeno un terzo dei posti di  componente  delle  commissioni  di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle  donne  in
conformita' all'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  4. La composizione della commissione e' disciplinata  dall'art.  22
per il concorso per ricercatore  sanitario  e  dall'art.  26  per  il
concorso per collaboratore professionale  di  ricerca  sanitaria  del
presente provvedimento. 
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4, possono essere
nominate con le stesse modalita' di cui al comma 1, unico restante il
presidente, una o  piu'  sottocommissioni  per  l'espletamento  delle
ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di  valutazione
dei titoli, la determinazione delle prove di esame,  dei  criteri  di
valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria  finale.
A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a 250. 
  6. In relazione al numero delle domande  ed  alla  sede  prescelta,
qualora  per  lo  svolgimento  della  prova   teorico-pratica   siano
necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli
elaborati possono essere nominati appositi  comitati,  costituiti  da
tre funzionari amministrativi dell'Istituto, di cui uno con  funzione
di presidente ed uno con funzioni di segretario. 
  7. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno  uno
dei componenti della commissione o della sottocommissione. 
  8. Espletato il lavoro di competenza  del  comitato,  nello  stesso
giorno,  il  segretario  provvede  alla  consegna  degli   elaborati,
raccolti  in  plichi  debitamente  sigillati,  al  segretario   della
commissione esaminatrice del concorso. 
  9. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo  svolgimento
della prova teorico-pratica, svolge tutte le funzioni  attribuite  al
segretario della commissione esaminatrice. 
  10. Per la misura ed i criteri  di  attribuzione  dei  compensi  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  nonche'  al   personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali si  applicano
le disposizioni generali vigenti in materia. 
  11.  Nelle  commissioni  giudicatrici  disciplinate  dal   presente
decreto per ogni  componente  titolare  e'  designato  un  componente
supplente. 
  12. Al fine  di  consentire  l'espletamento  delle  prove  previste
dall'art.  3  del  presente  decreto,  le  commissioni   giudicatrici
potranno, ove necessario, essere integrate  da  membri  aggiunti  per
l'accertamento della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche,  della  lingua  inglese  e   delle
eventuali altre lingue straniere previste nel bando.