Art. 9 
 
                       Adempimenti preliminari 
 
  1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali,  la  commissione,  in
relazione al numero dei  candidati,  stabilisce  il  termine  per  la
conclusione del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 11, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
rendendolo pubblico. 
  2.  I  componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei  partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione dell'insussistenza  di  situazioni  di
incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi  degli  articoli
51 e 52 del codice civile in quanto applicabili. 
  3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce  e  riporta  nel
verbale  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle   prove
concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi  attribuiti  nelle
singole prove. 
  4.  La  commissione,  immediatamente  prima  della   prova   orale,
predetermina i quesiti che sono proposti a ciascun candidato, in sede
di esame, mediante estrazione a sorte. 
  5.  Prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova,  il  segretario  della
commissione, eventualmente coadiuvato dal  personale  di  assistenza,
procede al  riconoscimento  dei  candidati  attraverso  un  documento
personale di identita'. 
  6. La durata  delle  singole  prove  e  le  relative  modalita'  di
svolgimento sono stabilite dalla  commissione,  in  conformita'  alle
disposizioni recate dal presente decreto.