Art. 6 Monitoraggio, rendicontazione e revoca del finanziamento 1. Il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi e la verifica delle rendicontazioni dei costi presentate ai fini della determinazione del contributo effettivamente riconosciuto sono effettuati dall'Agenzia per la coesione territoriale, secondo le modalita' e i criteri che saranno previsti nel bando. 2. Il bando disciplina le modalita' e i termini per la presentazione delle rendicontazioni intermedie e finali dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi. 3. Il finanziamento a valere sul Fondo e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, in base agli esiti delle verifiche di cui al comma 1. 4. Le risorse non utilizzate o revocate sono riattribuite alla disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.