Art. 6 
 
      Monitoraggio, rendicontazione e revoca del finanziamento 
 
  1. Il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi e la  verifica
delle  rendicontazioni   dei   costi   presentate   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  effettivamente   riconosciuto   sono
effettuati dall'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  secondo  le
modalita' e i criteri che saranno previsti nel bando. 
  2.  Il  bando  disciplina  le  modalita'  e  i   termini   per   la
presentazione delle rendicontazioni intermedie  e  finali  dei  costi
effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi. 
  3. Il finanziamento a valere sul Fondo e' revocato, integralmente o
parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, in  base  agli
esiti delle verifiche di cui al comma 1. 
  4. Le risorse non utilizzate  o  revocate  sono  riattribuite  alla
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.