((Art. 11 duodecies Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.))
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del 14 marzo 2014.