((Art. 11 bis 
 
           Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
 
  1. All'articolo 263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine,  le
amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla
definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei  contratti
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
in  deroga  alle  misure  di  cui  all'articolo  87,  comma  3,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri
dipendenti e l'erogazione dei  servizi  attraverso  la  flessibilita'
dell'orario di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e
settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata con
l'utenza, anche attraverso soluzioni  digitali  e  non  in  presenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate  di  cui  alla
lettera b) del comma  1  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini  e  alle
imprese avvenga con regolarita', continuita'  ed  efficienza  nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del
presente comma si applicano  al  personale  del  comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato  di  emergenza
connesso al COVID-19 »; 
  b) al comma 2, dopo  le  parole:  «  tutela  della  salute  »  sono
inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico
del COVID-19 ». 
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro »  sono  aggiunte
le seguenti: « e del lavoro agile »; 
  b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento »; 
  c) al quarto periodo, le parole: « 30 per cento »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   263   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020, n.  128,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
          lavoro pubblico e  di  lavoro  agile).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare la continuita' dell'azione amministrativa  e  la
          celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita'  di  tutti  gli
          uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
          connesse al graduale riavvio delle attivita'  produttive  e
          commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo
          periodo, fino alla definizione della disciplina del  lavoro
          agile da parte dei contratti collettivi, ove  previsti,  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  in  deroga  alle
          misure di cui all'articolo 87, comma 3,  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27,  organizzano  il  lavoro  dei
          propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso  la
          flessibilita'   dell'orario    di    lavoro,    rivedendone
          l'articolazione  giornaliera  e  settimanale,  introducendo
          modalita' di interlocuzione programmata,  anche  attraverso
          soluzioni  digitali  e  non  in  presenza   con   l'utenza,
          applicando il lavoro agile, con le misure  semplificate  di
          cui al comma 1, lettera b), del  medesimo  articolo  87,  e
          comunque a condizione che l'erogazione dei servizi  rivolti
          a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita'
          ed efficienza, nonche'  nel  rigoroso  rispetto  dei  tempi
          previsti  dalla  normativa   vigente.   In   considerazione
          dell'evolversi della situazione epidemiologica, con  uno  o
          piu' decreti del Ministro per la  pubblica  amministrazione
          possono essere stabilite modalita' organizzative e  fissati
          criteri e principi in materia di flessibilita'  del  lavoro
          pubblico  e  di   lavoro   agile,   anche   prevedendo   il
          conseguimento   di   precisi   obiettivi   quantitativi   e
          qualitativi. Alla data del 15  settembre  2020,  l'articolo
          87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del
          2020 cessa di avere effetto. Le disposizioni  del  presente
          comma si applicano al  personale  del  comparto  sicurezza,
          difesa e soccorso pubblico fino al termine dello  stato  di
          emergenza connessa al COVID-19. 
              2. Le amministrazioni di cui al  comma  1  si  adeguano
          alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
          e di contenimento del fenomeno epidemiologico  da  COVID-19
          adottate dalle competenti autorita'. (699) 
              3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
          assicurano adeguate forme  di  aggiornamento  professionale
          alla  dirigenza.  L'attuazione  delle  misure  di  cui   al
          presente articolo e' valutata ai fini della performance. 
              4. La presenza dei lavoratori negli  uffici  all'estero
          di  pubbliche  amministrazioni,  comunque  denominati,   e'
          consentita nei limiti previsti dalle  disposizioni  emanate
          dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento  della
          diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando  l'obbligo   di
          mantenere  il  distanziamento  sociale  e  l'utilizzo   dei
          dispositivi di protezione individuali. 
              4-bis. All'articolo 14 della legge 7  agosto  2015,  n.
          124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine»  fino
          a: «forme associative» sono sostituite dalle  seguenti:  «.
          Entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  le  amministrazioni
          pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
          Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale  sezione
          del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
                  «3.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, possono essere definiti,  anche  tenendo  conto  degli
          esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nei
          confronti  delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e
          specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del
          presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,  per
          quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni,  nonche'
          regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
                  3-bis.  Presso  il  Dipartimento   della   funzione
          pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'
          istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro  agile  nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati». (697) 
                  4-ter. Al  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione  pubblica
          e'  socio  fondatore  dell'associazione,  con   una   quota
          associativa non inferiore al 76 per cento;  il  diritto  di
          voto di ciascun associato e' commisurato all'entita'  della
          quota versata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 87,  comma  3,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure straordinarie in
          materia di lavoro agile e di esenzione dal  servizio  e  di
          procedure concorsuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 marzo 2020, n. 70, Edizione  straordinaria,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              (Omissis). 
              3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
          anche nella forma semplificata di cui al comma  1,  lettera
          b), e per i periodi di assenza dal servizio dei  dipendenti
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  imposti  dai
          provvedimenti di contenimento del  fenomeno  epidemiologico
          da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,  comma
          1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2020,
          n. 19 le amministrazioni  utilizzano  gli  strumenti  delle
          ferie  pregresse,  del  congedo,  della  banca  ore,  della
          rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto  della
          contrattazione collettiva. Esperite  tali  possibilita'  le
          amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
          dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal
          servizio costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti
          di legge e l'amministrazione non  corrisponde  l'indennita'
          sostitutiva di mensa, ove prevista.  Tale  periodo  non  e'
          computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3. 
              (Omissis).».