((Art. 11 novies 
 
    Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. All'articolo 44, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  30  aprile  2019,  n.   100,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  44  (Semplificazione  ed   efficientamento   dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione). - (Omissis). 
              7. In sede di prima approvazione, il Piano  sviluppo  e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
                a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
          con procedura di aggiudicazione avviata, individuati  sulla
          base dei dati di monitoraggio presenti, alla  data  del  31
          dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147; 
                b) gli  interventi  che,  pur  non  rientrando  nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le «missioni» della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 
              (Omissis).».