((Art. 2 ter 
 
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti  affetti  da
  COVID-19 presso le strutture sanitarie. 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione   del   presente   decreto,   sentito   il   Comitato
tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  adotta  un  protocollo
uniforme per tutto il territorio  nazionale  che,  nell'ambito  della
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  correlata  al   COVID-19,
assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: 
  a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori  e  familiari,
garantendo a questi ultimi la possibilita' di  ricevere  informazioni
puntuali e periodiche sullo stato di  salute  del  proprio  familiare
attraverso   una   figura   appositamente   designata,    all'interno
dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; 
  b) lo svolgimento delle visite  da  parte  dei  familiari,  secondo
regole prestabilite consultabili da parte dei  familiari  ovvero,  in
subordine o in caso di  impossibilita'  oggettiva  di  effettuare  la
visita  o  come  opportunita'  aggiuntiva,  l'adozione  di  strumenti
alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate  organizzate
dalla struttura sanitaria; 
  c) l'individuazione di ambienti  dedicati  che,  in  condizioni  di
sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni competenti provvedono  ai  relativi  adempimenti  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.))