Art. 8 Centri termali e parchi tematici e di divertimento 1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso)) l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'eroga-zione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e terapeutiche. ((2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.