Art. 8 
 
         Centri termali e parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  ((16  maggio
2020, n.33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso)) l'attivita' dei  centri
termali adibiti a presidio  sanitario  limitatamente  all'eroga-zione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di  assistenza  e
per le attivita' riabilitative e terapeutiche. 
  ((2. Dal 15  giugno  2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi  e
delle ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.