(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai seguenti requisiti: 
      terreni: calcarei a tessitura da franco - argillosi a  franco -
sabbiosa; 
      giacitura: collinare; 
      altitudine: minima e' di 165 m s.l.m., l'altimetria massima  e'
di 500 m s.l.m.; 
      esposizione:  ubicazione  su  pendii  e   dossi   e   altipiani
soleggiati,  che  garantiscano  la  corretta  maturazione  delle  uve
destinate ai vini di cui all'art. 1, con esclusione  dei  terreni  di
fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi, nelle aree situate  a
un'altitudine superiore a 400 m. s.l.m., sono da  escludere  altresi'
tutte le zone a nord da - 45° a  +  45°  sessagesimali  con  pendenza
superiore al 25 %; 
      densita' di impianto: quelle  generalmente  usate  in  zona  in
funzione delle  caratteristiche  peculiari  del  vitigno.  I  vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 4.000. 
    3. Forme di allevamento: quelle  tradizionali  a  controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente, in modo da  assicurare
un buon equilibrio tra lo  sviluppo  vegetativo  della  pianta  e  la
produzione in uva. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    4. Vendemmia: per mantenere un alto  standard  qualitativo  delle
uve e rendere quindi possibile l'operazione  di  cernita  assicurando
l'integrita' dell'acino, le uve devono essere esclusivamente raccolte
a mano. E' pertanto esclusa la vendemmia meccanica. 
    5. La resa massima  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di  cui  all'art.  1  ed  il
titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  delle  relative  uve
destinate  alla  vinificazione  devono   essere   rispettivamente   i
seguenti: 
 
    =============================================================
    |                   |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
    |       Vino        |   t/ha    |         nat. min.         |
    +===================+===========+===========================+
    |«Canelli» o        |           |                           |
    |«Canelli» Moscato  |    9,5    |       11,00 - % vol.      |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
    |«Canelli» Riserva o|           |                           |
    |«Canelli» Moscato  |           |                           |
    |Riserva            |    9,5    |       11,00 - % vol.      |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
 
     La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo  toponimo  ed  i
rispettivi titoli alcolometrici  volumici  naturali  minimi,  sono  i
seguenti: 
 
    =============================================================
    |                   |  Resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
    |       Vino        |   t/ha    |         nat. min.         |
    +===================+===========+===========================+
    |«Canelli» o        |           |                           |
    |«Canelli» Moscato  |    8,5    |       11,50 - % vol.      |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
    |«Canelli» Riserva o|           |                           |
    |«Canelli» Moscato  |           |                           |
    |Riserva            |    8,5    |       11,50 - % vol.      |
    +-------------------+-----------+---------------------------+
 
    I vini di  cui  all'art.  1  possono  essere  accompagnati  dalla
menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia una  eta'  d'impianto  di
almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la  produzione
di uve ad ettaro ammessa e' pari: 
 
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al terzo anno:           |        Resa uva t/ha         |   5,1    |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al quarto anno:          |        Resa uva t/ha         |   5,9    |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al quinto anno:          |        Resa uva t/ha         |   6,8    |
+-------------------------+------------------------------+----------+
|al sesto anno:           |        Resa uva t/ha         |   7,7    |
+-------------------------+------------------------------+----------+
 
        La resa dovra' essere riportata  a  detti  limiti,  anche  in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione  non  superi
del 20% il limite medesimo, pena la perdita, per tutta la produzione,
del diritto a rivendicare la denominazione di origine  controllata  e
garantita di cui all'art. 1. 
    6. La scelta vendemmiale per le uve di cui all'art.  2  destinate
ai vini di  cui  all'art.  1,  e'  permessa  verso  le  denominazioni
«Moscato  d'Asti»  DOCG  e  «Piemonte»  DOC  Moscato,  purche'   esse
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti  dai  relativi
disciplinari.