Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti: terreni: calcarei a tessitura da franco - argillosi a franco - sabbiosa; giacitura: collinare; altitudine: minima e' di 165 m s.l.m., l'altimetria massima e' di 500 m s.l.m.; esposizione: ubicazione su pendii e dossi e altipiani soleggiati, che garantiscano la corretta maturazione delle uve destinate ai vini di cui all'art. 1, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi, nelle aree situate a un'altitudine superiore a 400 m. s.l.m., sono da escludere altresi' tutte le zone a nord da - 45° a + 45° sessagesimali con pendenza superiore al 25 %; densita' di impianto: quelle generalmente usate in zona in funzione delle caratteristiche peculiari del vitigno. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 3. Forme di allevamento: quelle tradizionali a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente, in modo da assicurare un buon equilibrio tra lo sviluppo vegetativo della pianta e la produzione in uva. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. Vendemmia: per mantenere un alto standard qualitativo delle uve e rendere quindi possibile l'operazione di cernita assicurando l'integrita' dell'acino, le uve devono essere esclusivamente raccolte a mano. E' pertanto esclusa la vendemmia meccanica. 5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: ============================================================= | | Resa uva | Titolo alcolometrico vol. | | Vino | t/ha | nat. min. | +===================+===========+===========================+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | 9,5 | 11,00 - % vol. | +-------------------+-----------+---------------------------+ |«Canelli» Riserva o| | | |«Canelli» Moscato | | | |Riserva | 9,5 | 11,00 - % vol. | +-------------------+-----------+---------------------------+ La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti: ============================================================= | | Resa uva | Titolo alcolometrico vol. | | Vino | t/ha | nat. min. | +===================+===========+===========================+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | 8,5 | 11,50 - % vol. | +-------------------+-----------+---------------------------+ |«Canelli» Riserva o| | | |«Canelli» Moscato | | | |Riserva | 8,5 | 11,50 - % vol. | +-------------------+-----------+---------------------------+ I vini di cui all'art. 1 possono essere accompagnati dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia una eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari: +-------------------------+------------------------------+----------+ |al terzo anno: | Resa uva t/ha | 5,1 | +-------------------------+------------------------------+----------+ |al quarto anno: | Resa uva t/ha | 5,9 | +-------------------------+------------------------------+----------+ |al quinto anno: | Resa uva t/ha | 6,8 | +-------------------------+------------------------------+----------+ |al sesto anno: | Resa uva t/ha | 7,7 | +-------------------------+------------------------------+----------+ La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, pena la perdita, per tutta la produzione, del diritto a rivendicare la denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1. 6. La scelta vendemmiale per le uve di cui all'art. 2 destinate ai vini di cui all'art. 1, e' permessa verso le denominazioni «Moscato d'Asti» DOCG e «Piemonte» DOC Moscato, purche' esse corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari.