(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
           Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento 
 
    1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento  dei  vini  di
cui all'art. 1 devono aver luogo nella  zona  di  produzione  di  cui
all'art. 3. 
    Inoltre e' consentito che tali  operazioni  siano  effettuate  in
cantine situate: 
      nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche
solo parzialmente nella zona di produzione di cui all'art. 3; 
      nell'intero territorio delle Province di  Alessandria,  Asti  e
Cuneo e nella frazione di Pessione  del  Comune  di  Chieri  (TO),  a
condizione che i titolari degli  stabilimenti  enologici  vinifichino
uve provenienti da vigneti  in  conduzione  iscritti  allo  schedario
viticolo relativo alla denominazione «Canelli». Tali  requisiti  sono
verificati dall'organismo di controllo competente. 
    2. Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  della   zona   di
vinificazione e  invecchiamento  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di
preservare la reputazione dei vini della denominazione,  mediante  un
potenziamento del controllo delle loro caratteristiche particolari  e
della loro qualita'  che  costituisca  una  misura  di  tutela  della
denominazione di  cui  beneficia  la  collettivita'  degli  operatori
interessati. 
    3. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a:  
 
  =================================================================
  |        Vino       |  Resa vino/uva  |  produzione massima vino|
  +===================+=================+=========================+
  |«Canelli» o        |                 |                         |
  |«Canelli» Moscato  |       75 %      |       71,25 hl/ha       |
  +-------------------+-----------------+-------------------------+
  |«Canelli» o        |                 |                         |
  |«Canelli» Moscato  |                 |                         |
  |riserva            |       75 %      |       71,25 hl/ha       |
  +-------------------+-----------------+-------------------------+
  |«Canelli» o        |                 |                         |
  |«Canelli» Moscato  |                 |                         |
  |vigna              |       75 %      |       63,75 hl/ha       |
  +-------------------+-----------------+-------------------------+
  |«Canelli» o        |                 |                         |
  |«Canelli» Moscato  |                 |                         |
  |riserva vigna      |       75 %      |       63,75 hl/ha       |
  +-------------------+-----------------+-------------------------+
 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma la resa
totale non ecceda comunque l'80%, l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita; superato il  limite
dell'80%, decade il diritto alla denominazione di cui all'art. 1  per
tutto il prodotto. 
    4. Il vino a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita
«Canelli» riserva o «Canelli»  Moscato  riserva,  anche  accompagnato
dalla menzione «vigna», deve essere immesso al consumo non  prima  di
trenta mesi di invecchiamento e affinamento di cui almeno venti  mesi
in bottiglia. La durata del processo si intende a  decorrere  dal  1°
ottobre dell'anno della vendemmia. 
    5.  I  mosti  o  vini,  di  cui  all'art.   1,   possono   essere
riclassificati  alle  denominazioni  «Moscato  d'Asti»  e   «Piemonte
Moscato», purche'  corrispondano  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
previsti  dal  relativo  disciplinare,   previa   comunicazione   del
detentore agli organi competenti.