Art. 5. Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento 1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono aver luogo nella zona di produzione di cui all'art. 3. Inoltre e' consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate: nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo parzialmente nella zona di produzione di cui all'art. 3; nell'intero territorio delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune di Chieri (TO), a condizione che i titolari degli stabilimenti enologici vinifichino uve provenienti da vigneti in conduzione iscritti allo schedario viticolo relativo alla denominazione «Canelli». Tali requisiti sono verificati dall'organismo di controllo competente. 2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito della zona di vinificazione e invecchiamento di cui al comma 1, al fine di preservare la reputazione dei vini della denominazione, mediante un potenziamento del controllo delle loro caratteristiche particolari e della loro qualita' che costituisca una misura di tutela della denominazione di cui beneficia la collettivita' degli operatori interessati. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: ================================================================= | Vino | Resa vino/uva | produzione massima vino| +===================+=================+=========================+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | 75 % | 71,25 hl/ha | +-------------------+-----------------+-------------------------+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | | | |riserva | 75 % | 71,25 hl/ha | +-------------------+-----------------+-------------------------+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | | | |vigna | 75 % | 63,75 hl/ha | +-------------------+-----------------+-------------------------+ |«Canelli» o | | | |«Canelli» Moscato | | | |riserva vigna | 75 % | 63,75 hl/ha | +-------------------+-----------------+-------------------------+ Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma la resa totale non ecceda comunque l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; superato il limite dell'80%, decade il diritto alla denominazione di cui all'art. 1 per tutto il prodotto. 4. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Canelli» riserva o «Canelli» Moscato riserva, anche accompagnato dalla menzione «vigna», deve essere immesso al consumo non prima di trenta mesi di invecchiamento e affinamento di cui almeno venti mesi in bottiglia. La durata del processo si intende a decorrere dal 1° ottobre dell'anno della vendemmia. 5. I mosti o vini, di cui all'art. 1, possono essere riclassificati alle denominazioni «Moscato d'Asti» e «Piemonte Moscato», purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.