(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata e garantita  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore. 
    3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione
di  origine  «Canelli»  e'  immediatamente  seguita  dalla   menzione
«denominazione di origine controllata e garantita», o il suo acronimo
DOCG, o l'espressione dell'Unione  europea  «denominazione  d'origine
protetta». Successivamente, se del  caso,  figura  l'indicazione  del
vitigno «moscato» e la menzione «riserva». 
    4. L'indicazione facoltativa del vitigno Moscato  deve  comparire
con caratteri di altezza non superiore ai 2/3  di  quelli  utilizzati
per la denominazione «Canelli». 
    5.  La  menzione  «riserva»,  qualora  venga   utilizzata,   deve
comparire con  caratteri  di  altezza  non  superiore  a  quella  dei
caratteri utilizzati per la denominazione «Canelli». 
    6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
la denominazione di origine  controllata  e  garantita,  puo'  essere
accompagnata dalla menzione  «vigna»,  purche'  la  menzione  «vigna»
seguita  dal  relativo  toponimo  sia  riportata  in  caratteri   non
superiori,  in  altezza,  al  50%  del   carattere   usato   per   la
denominazione. 
    7. Per i vini di cui all'art. 1, la menzione del  colore  non  e'
consentita. 
    8. Per i vini di cui  all'art  1  e'  obbligatoria  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.