Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine «Canelli» e' immediatamente seguita dalla menzione «denominazione di origine controllata e garantita», o il suo acronimo DOCG, o l'espressione dell'Unione europea «denominazione d'origine protetta». Successivamente, se del caso, figura l'indicazione del vitigno «moscato» e la menzione «riserva». 4. L'indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire con caratteri di altezza non superiore ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione «Canelli». 5. La menzione «riserva», qualora venga utilizzata, deve comparire con caratteri di altezza non superiore a quella dei caratteri utilizzati per la denominazione «Canelli». 6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna», purche' la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori, in altezza, al 50% del carattere usato per la denominazione. 7. Per i vini di cui all'art. 1, la menzione del colore non e' consentita. 8. Per i vini di cui all'art 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.