Art. 3 
 
         Modalita' di trasmissione della fattura elettronica 
 
  1. Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni  di  beni  spediti  o
trasportati  nella  Repubblica  di  San  Marino,  emesse  in  formato
elettronico da soggetti  passivi  d'imposta  residenti,  stabiliti  o
identificati in Italia, nei  confronti  di  operatori  economici  che
abbiano  comunicato  il  numero  di   identificazione   agli   stessi
attribuito dalla  Repubblica  di  San  Marino,  riportano  il  numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse  dal  SDI
all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il  quale,
una  volta   verificato   il   regolare   assolvimento   dell'imposta
sull'importazione, convalida la regolarita' della fattura e  comunica
l'esito  del  controllo  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate attraverso apposito canale telematico. 
  2.  L'operatore  economico  italiano   visualizza   telematicamente
l'esito del  controllo  effettuato  dall'ufficio  tributario  di  San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a  disposizione
dall'Agenzia delle entrate. 
  3. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della  fattura,
l'ufficio  tributario  non  ne   ha   convalidato   la   regolarita',
l'operatore economico italiano, nei trenta giorni  successivi  emette
nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza  il  pagamento  di
sanzioni e interessi.