((Art. 11 quater 
 
                       Disposizioni in materia 
            di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 
  2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di
esecuzione di cui al comma 4  del  presente  articolo,  l'Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in
amministrazione  straordinaria  sono  autorizzate  alla  prosecuzione
dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti,  che  si
intende utilmente perseguita anche ai fini di  cui  all'articolo  69,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche  mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno  2021,  n.  99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137  del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione europea. 
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui  al  citato  articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di
cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la
scadenza del  termine  del  primo  programma  autorizzato  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere
autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui  al  comma  3,  a
prescindere dalle verifiche di affidabilita'  del  piano  industriale
previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte
della Commissione europea del piano medesimo. 
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari
straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.   e
dell'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione   straordinaria
possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  al  pagamento
degli oneri e dei costi funzionali alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa di ciascuno dei rami del  compendio  aziendale  nonche'  di
tutti i costi di funzionamento della procedura  che  potranno  essere
antergati ad ogni altro credito. 
  7.  I  Commissari  straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema  di  rapporti  di
lavoro,  sono  autorizzati  a  sciogliere  i  contratti,   anche   ad
esecuzione  continuata  o  periodica,   ancora   ineseguiti   o   non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano  oggetto  di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura. 
  8.  L'esecuzione  del  programma,  nei  termini  rivenienti   dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.  A  far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'
d'impresa  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria,  che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta  cessione  di  tutti  i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita'  liquidatoria,  i  cui  proventi
sono prioritariamente destinati al  soddisfacimento  in  prededuzione
dei crediti verso lo Stato. 
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli
di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria  in
conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  non   utilizzati   alla   data   del
trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo
economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.))