Art. 34 
 
           Altre disposizioni urgenti in materia di salute 
 
  1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa  di  1.650  milioni  di
euro per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,
previa  motivata  richiesta  avanzata  dal  medesimo  Commissario  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   il   tramite   del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa  presentazione,  da  parte  del
medesimo,  di  rendiconto  amministrativo  ((relativo  alla  gestione
successiva al 1° marzo 2021.)) 
  2. Ai fini di una migliore allocazione delle  risorse  confluite  a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in  relazione  alle  necessita'  di  spesa   connesse   all'emergenza
pandemica,  su  richiesta  del  commissario  straordinario,  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro  della  Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  ((3. Il commissario  straordinario  presenta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso  intestata.  Successivamente,  la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.)) 
  4. Per  l'attuazione  della  Raccomandazione  (UE)  2021/472  della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa  complessiva  di
euro 5.800.000, di cui euro  2.500.000,  per  l'anno  2021,  ed  euro
3.300.000, per l'anno 2022. 
  5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono  coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto  superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4. 
  7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020  n.  178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il  coinvolgimento  degli  erogatori
privati accreditati nell'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalita',
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  stipulati  per  l'anno
2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle  prestazioni  di
somministrazione  dei  vaccini,  all'articolo  15,  comma  14,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  ((n.  135,  e   ferma
restando))  la  garanzia  dell'equilibrio  economico   del   Servizio
sanitario regionale». 
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2021,  n.
29,  ((la  parola:  «retribuiti»   e'   soppressa))   e   le   parole
«Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per  le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento  del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero  per  l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
  9. In considerazione del contributo fornito  per  far  fronte  alle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19 e per garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui  all'articolo  3-bis
del  decreto-legge  14  gennaio   2021,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano  nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  ((9-bis. Al fine di sostenere il settore  delle  cerimonie  colpito
dalle restrizioni imposte dalle esigenze di  contenimento  del  virus
SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione  di  cui
alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del  31  maggio
2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13  ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta'  di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel rispetto delle  misure  di  carattere  generale  e  dei
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i
bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito  del
possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9
per la partecipazione ai banchetti  nell'ambito  di  cerimonie  e  di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino  unite,  i  minori  che  accompagnano  il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o  ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non  e'  imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di  un  certificato  di
vaccinazione  o  di  un  certificato  di  guarigione.  L'obbligo   di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni». 
  9-ter.  Al  fine  di  dare  completa  attuazione   all'integrazione
sociosanitaria  e  di  fare  fronte   al   perdurare   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  il  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale  appartenente  ai   profili   professionali   di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario,  gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal  presente  comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato  ai
sensi del presente comma che  costituisce  tetto  massimo  di  spesa,
l'esecuzione gratuita dei test molecolari  e  antigenici  rapidi  per
l'ottenimento   della   certificazione   verde   COVID-19,   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  o  del
certificato  COVID  digitale  dell'UE,  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o  in  condizione  di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo  per  la  gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti, anche al fine del rispetto del  limite  massimo  di  spesa
previsto, i criteri e le modalita' di riparto del  Fondo  di  cui  al
comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  comma  9-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  4  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  ((10-bis.  Al  fine  di  rafforzare  i  programmi  di  sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia  farmacologica,
realizzando l'efficace  monitoraggio  dei  consumi  farmaceutici,  il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma  anonimizzata,  di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale,  e
a tutti i farmaci comunque  dispensati  dalle  farmacie  nelle  forme
della distribuzione per conto,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato  decreto-legge  n.
269  del  2003,  utilizzando  l'infrastruttura  del  sistema  tessera
sanitaria. 
  10-ter. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  comma  10-bis  e'
prevista l'acquisizione dei dati  individuali  anonimizzati  relativi
all'erogazione di  parafarmaci  registrati  come  dispositivi  medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie. 
  10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere
il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  l'Istituto  nazionale  di
statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali,  secondo  le  modalita'  fissate  dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. 
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e  10-quater
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono  alla  ricezione  dei  dati
previsti dai commi  10-bis,  10-ter  e  10-quater,  i  cui  oneri  di
acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo  carico  delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare
su tutto il territorio  nazionale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare  ai
centri della Rete italiana screening polmonare per  la  realizzazione
di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei
limiti della spesa autorizzata. 
  10-septies. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
10-sexies,  anche  al  fine  del  rispetto  del   limite   di   spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati  i  centri  che
costituiscono la Rete italiana  screening  polmonare,  garantendo  il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale. 
  10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies  e  10-septies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))