((Art. 50 ter 
 
Assunzione di personale  presso  i  Ministeri  della  cultura,  della
  giustizia e dell'istruzione nelle  regioni  dell'obiettivo  europeo
  «Convergenza» 
 
  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale  delle  regioni
comprese nell'obiettivo europeo  «Convergenza»  (Calabria,  Campania,
Puglia e Sicilia) e migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in
capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a  bandire,  nel
limite massimo di spesa di cui al comma 6,  procedure  selettive  per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale
di diciotto ore settimanali, della  durata  di  diciotto  mesi,  alle
quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia'  inquadrati  come
tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il
Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il  Ministero
dell'istruzione. 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita'  di  personale  da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1  nonche'  l'area
di inquadramento economico.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente
articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1  e'  richiesto
il possesso di titolo di studio  pari  o  superiore  a  quello  della
scuola  dell'obbligo  e  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  4. Le procedure di cui al comma  1  sono  organizzate,  per  figure
professionali omogenee,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica
tramite l'Associazione Formez PA. 
  5. Le graduatorie approvate all'esito delle  procedure  di  cui  al
comma 1  sono  utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le
assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni pubbliche. 
  6. Per la realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni  di  euro,
di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))