((Art. 68 quater 
 
        Misure a sostegno del settore della birra artigianale 
 
  1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto
1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di  birra
del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel
registro della birra condizionata  ovvero  nel  registro  annuale  di
magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
138 del 14 giugno  2019.  All'onere  derivante  dal  presente  comma,
valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno
delle filiere agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura,  istituito
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))