Art. 4 
 
               Soggetti beneficiari e base di calcolo 
 
  1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente
decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi  dell'art.  9
del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano  una  domanda  unica
nel 2021 per il regime di base di cui al titolo III  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013. 
  2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari  al  70
per cento dell'importo richiesto  per  i  pagamenti  diretti  di  cui
all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, considerando le misure
per le quali sono stati finalizzati  i  controlli  amministrativi  di
ammissibilita' entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2
del presente provvedimento. 
  3. Sono  altresi'  escluse  dalla  base  di  calcolo  le  superfici
dichiarate in domanda unica a pascolo, per  le  quali  alla  data  di
scadenza del pagamento dell'anticipazione non e' possibile effettuare
gli specifici controlli. 
  4. L'anticipazione e' concessa qualora l'importo,  calcolato  sulla
base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900 euro. 
  5.  La  concessione  dell'anticipazione  al  cedente  titoli  rende
inefficaci le domande di trasferimento presentate  successivamente  a
tale data e comunque sino alla sua compensazione.