Art. 4 Soggetti beneficiari e base di calcolo 1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilita' entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento. 3. Sono altresi' escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non e' possibile effettuare gli specifici controlli. 4. L'anticipazione e' concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900 euro. 5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.