Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul Fondo, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale di cui all'art. 6, con evidenza delle attivita' poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attivita' d'impresa. 2. L'Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al Ministero una dettagliata relazione che illustra lo stato di attuazione degli interventi del Fondo. 3. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.