Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. Per tutto il periodo di  durata  del  finanziamento  concesso  a
valere sul Fondo, l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia, entro
il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo  stato  di
attuazione del piano aziendale di cui all'art. 6, con evidenza  delle
attivita' poste in  essere  nell'anno  precedente,  della  situazione
occupazionale  e  delle  prospettive  di  rilancio  delle   attivita'
d'impresa. 
  2. L'Agenzia, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di  ciascun  anno,
trasmette al Ministero una  dettagliata  relazione  che  illustra  lo
stato di attuazione degli interventi del Fondo. 
  3. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sullo  stato  di  attuazione
dei piani aziendali oggetto del finanziamento del Fondo.