Art. 8 Procedura di accesso 1. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette all'Agenzia una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il piano aziendale di cui all'art. 6, nonche' ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalita' e i termini di presentazione della medesima sono definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto all'intervento del Fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l'intervento del Fondo puo' essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, solo qualora l'Agenzia accerti che l'intervento risulti, comunque, funzionale rispetto alla realizzazione del piano prospettato e consenta di perseguire le finalita' del Fondo medesimo. 4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.