Art. 8 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Ai fini dell'accesso al Fondo,  l'impresa  proponente  trasmette
all'Agenzia una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il
piano  aziendale  di  cui  all'art.   6,   nonche'   ogni   ulteriore
documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo  schema  della
predetta istanza e le modalita' e i termini  di  presentazione  della
medesima sono definiti con provvedimento del direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese del Ministero. 
  2. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998,  le  imprese  hanno  diritto   all'intervento   del   Fondo
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del  Fondo
medesimo.  Il  Ministero  comunica  tempestivamente,  con  avviso  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale  copertura
dei fabbisogni connessi al piano aziendale,  l'intervento  del  Fondo
puo' essere attuato in misura  parziale,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, solo qualora l'Agenzia accerti che l'intervento risulti,
comunque,  funzionale   rispetto   alla   realizzazione   del   piano
prospettato e consenta di perseguire le finalita' del Fondo medesimo. 
  4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'  di  cui
al comma 2.