Art. 6 
 
 
            Piano integrato di attivita' e organizzazione 
 
  1. Per assicurare  la  qualita'  e  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi  ai  cittadini  e
alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione
e reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  piu'  di
cinquanta dipendenti, entro il ((31 gennaio di ogni  anno))  adottano
il  Piano  integrato  di  attivita'  e  organizzazione,  di   seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e
definisce: 
    a) gli obiettivi programmatici  e  strategici  della  performance
secondo i principi e criteri  direttivi  ((di  cui  all'art.  10  del
decreto)) legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  ((stabilendo  il
necessario collegamento della performance  individuale  ai  risultati
della performance organizzativa)); 
    b) la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di  sviluppo
organizzativo, anche mediante il  ricorso  al  lavoro  agile,  e  gli
obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ((ai  processi
di pianificazione secondo le logiche  del  project  management)),  al
raggiungimento  della  completa   alfabetizzazione   digitale,   allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze  trasversali  e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio  del
personale, correlati all'ambito  d'impiego  e  alla  progressione  di
carriera del personale; 
    c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili  ((al
piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6))  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  gli  strumenti  e  gli
obiettivi del reclutamento di nuove risorse  e  della  valorizzazione
delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme  di  reclutamento
ordinario,  la  percentuale  di  posizioni  disponibili  nei   limiti
stabiliti dalla legge destinata alle  progressioni  di  carriera  del
personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a
tal fine dell'esperienza professionale maturata e  dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai
sensi della lettera  b),  ((assicurando  adeguata  informazione  alle
organizzazioni sindacali;)) 
    d) gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza
((dei risultati)) dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa
nonche' per raggiungere gli obiettivi ((in materia di contrasto  alla
corruzione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia e  in  conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
nazionale   anticorruzione   (ANAC)   con    il    Piano    nazionale
anticorruzione;)) 
    e) l'elenco delle procedure da  semplificare  e  reingegnerizzare
ogni anno, anche mediante il ricorso alla  tecnologia  e  sulla  base
della consultazione degli utenti,  nonche'  la  pianificazione  delle
attivita' inclusa la graduale  misurazione  dei  tempi  effettivi  di
completamento  delle  procedure   effettuata   attraverso   strumenti
automatizzati; 
    f) le modalita' e le azioni finalizzate  a  realizzare  la  piena
accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte  dei
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
    g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno  rispetto  della
parita'  di  genere,  anche  con  riguardo  alla  composizione  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi. 
  3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con
cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
rilevazioni della soddisfazione (degli utenti  stessi)  mediante  gli
strumenti di cui al decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
((nonche' le modalita' di monitoraggio)) dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro  il  31
((gennaio)) di ogni anno ((nel proprio sito internet istituzionale  e
li inviano)) al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
  5. Entro ((centoventi giorni)) dall'entrata in vigore del  presente
decreto, con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ((ai  sensi
dell'art. 9)), comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, sono individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani
assorbiti da quello di cui al presente articolo. 
  6. Entro il medesimo termine di cui al ((comma 5)), il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ((ai  sensi  dell'art.
9)), comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  adotta
un Piano tipo, quale strumento di supporto  alle  amministrazioni  di
cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite  modalita'  semplificate
per  l'adozione  del  Piano  di  cui  al  comma  1  da  parte   delle
amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 
  7. In caso di mancata adozione del Piano  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'art. 10, comma  5,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle  previste  dall'art.  19,
comma 5, lettera b), del ((decreto-legge 24  giugno  2014)),  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  ((Gli
enti locali con meno di 15.000 abitanti  provvedono  al  monitoraggio
dell'attuazione  del  presente  articolo  e  al  monitoraggio   delle
performance organizzative anche  attraverso  l'individuazione  di  un
ufficio associato  tra  quelli  esistenti  in  ambito  provinciale  o
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei  sindaci  o
delle Conferenze metropolitane.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n.  165,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Il decreto legislativo del 27 ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
          n. 254, S.O. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13  novembre  2012,
          n. 265. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  10,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «Art. 10. (Piano della performance e Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
          gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed  operativi  di
          cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                1-bis.  Per  gli  enti  locali,  ferme  restando   le
          previsioni  di  cui  all'articolo  169,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  la  Relazione
          sulla performance di cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'
          essere  unificata  al  rendiconto  della  gestione  di  cui
          all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
                1-ter. Il Piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Il
          Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
          cui al comma  1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
          integrative al bilancio di previsione di  cui  all'articolo
          21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  con  il  piano
          degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          91. 
                2.- 4. 
                5. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo di cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                4-bis. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
              - Il decreto  legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198
          (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4  marzo  2009,  n.
          15,  in  materia  di   ricorso   per   l'efficienza   delle
          amministrazioni e dei concessionari di  servizi  pubblici),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31  dicembre
          2009, n. 303. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 9 (Funzioni). - (Omissis). 
                2. La Conferenza unificata e' comunque competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                  a) esprime parere: 
                    1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
          di legge collegati; 
                    2) sul documento di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                    3) sugli schemi di decreto  legislativo  adottati
          in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                  b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                  c)  promuove  e  sancisce  accordi   tra   Governo,
          regioni, province, comuni e comunita' montane, al  fine  di
          coordinare  l'esercizio  delle  rispettive   competenze   e
          svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; 
                  d) acquisisce le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                  e) assicura lo scambio di dati e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  f)  e'  consultata  sulle  linee   generali   delle
          politiche  del  personale  pubblico  e  sui   processi   di
          riorganizzazione e  mobilita'  del  personale  connessi  al
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  agli
          enti locali; 
                  g)   esprime   gli   indirizzi   per    l'attivita'
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  5,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                «Art.  19   (Soppressione   dell'Autorita'   per   la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture  e  definizione  delle  funzioni   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione). - (Omissis). 
                5.  In  aggiunta  ai  compiti  di  cui  al  comma  2,
          l'Autorita' nazionale anticorruzione: 
                  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
          nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165; 
                  a-bis) riceve notizie  e  segnalazioni  da  ciascun
          avvocato  dello  Stato  il  quale,   nell'esercizio   delle
          funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a  conoscenza
          di violazioni di disposizioni di legge o di  regolamento  o
          di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che
          rientrano nella disciplina del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati  dello
          Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia  di  cui
          all'articolo 331 del codice di procedura penale; 
                  b) salvo che il fatto costituisca  reato,  applica,
          nel rispetto delle norme previste dalla legge  24  novembre
          1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel
          minimo a euro 1.000 e non  superiore  nel  massimo  a  euro
          10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto  obbligato  ometta
          l'adozione  dei  piani  triennali  di   prevenzione   della
          corruzione, dei programmi triennali di  trasparenza  o  dei
          codici di comportamento. 
                (Omissis).».