Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare domanda i soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge n. 113/1991. 2. In particolare possono accedere al finanziamento triennale di cui all'art. 1 del presente bando, previo inserimento in apposita Tabella triennale, enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 113/1991, alla data del presente bando abbiano i seguenti requisiti: personalita' giuridica privata, entita' delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza raggiunta, qualita' dell'offerta didattica e comunicativa, capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione a progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. 3. Ai fini della presentazione della domanda il soggetto proponente dovra' essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.