Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono  presentare  domanda  i  soggetti  con  forma  giuridica
privata che, per prioritarie finalita'  statutarie,  siano  impegnati
nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del
patrimonio  storico-scientifico  e  che  dispongano   di   esperienze
acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale,  e  che
abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con
le finalita' della legge n. 113/1991. 
  2. In particolare possono accedere al  finanziamento  triennale  di
cui all'art. 1 del presente bando,  previo  inserimento  in  apposita
Tabella  triennale,  enti,  strutture  scientifiche,   fondazioni   e
consorzi che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n.  113/1991,
alla  data  del  presente  bando  abbiano   i   seguenti   requisiti:
personalita' giuridica privata, entita' delle collezioni conservate o
del  patrimonio  materiale  ed  immateriale  disponibile,   attivita'
prodotte,  utenza  raggiunta,  qualita'  dell'offerta   didattica   e
comunicativa, capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione
a progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. 
  3. Ai fini della presentazione della domanda il soggetto proponente
dovra' essere in possesso dei requisiti di  ordine  generale  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni.