Art. 2. Produzione e diffusione delle attivita' radiotelevisive 1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda nella regione nella misura di: a) cento ore di trasmissioni radiofoniche; b) ventidue ore di trasmissioni televisive di produzione realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi. 2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovra' essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione sarda, inclusa quella di garantire la diversita' culturale e linguistica.