Art. 7. Corrispettivo 1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua sarda di cui all'art. 2, un importo annuo pari a euro 750.000,00, comprensivo di I.V.A. 2. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. 3. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri. 4. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui al comma 2 - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione, in relazione al periodo di vigenza della Convenzione medesima. 5. La fattura e' presentata da Rai Com in forma elettronica e riporta il Codice identificativo di gara (CIG). La fattura soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale».