Art. 4 Modalita' di pagamento dell'aiuto 1. Ai sensi dell'art. 68, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'aiuto e' erogato mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto. Al pagamento dell'acconto si applica l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il saldo e' erogato al termine dei controlli di ammissibilita' di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 78, comma 1-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. L'importo complessivo dell'aiuto erogato non puo' superare i limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, da ultimo come modificato con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.