Art. 4 
 
                  Modalita' di pagamento dell'aiuto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 68, comma  6,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, l'aiuto e' erogato mediante il versamento di un  acconto
pari all'ottanta  per  cento  dell'importo  richiesto.  Al  pagamento
dell'acconto si applica l'art. 78, comma 1-quater, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27. 
  2. Il saldo e' erogato al termine dei controlli  di  ammissibilita'
di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  e  all'art.  78,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. L'importo complessivo dell'aiuto erogato  non  puo'  superare  i
limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo  2020,  C  (2020)  91  I/01,  da  ultimo  come  modificato  con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.