Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, tra cui quelle della commissione di collaudo all'uopo incaricata, sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Le spese di missione della commissione di collaudo all'uopo incaricata, aggiuntive rispetto alla tariffa «Collaudo» di cui all'allegato 2, sono a carico della societa' richiedente.