Art. 2 Obblighi «Corridoi turistici Covid-free» 1. Sono autorizzati allo spostamento, per motivi di turismo, verso le mete di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente. 2. I soggetti di cui al comma 1, in partenza dal territorio nazionale, sono, altresi', tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti alla partenza, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo, nonche' a sottoporsi, se la permanenza presso lo stato estero e' pari o superiore a sette giorni, a ulteriore test molecolare o antigenico da effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno. 3. I soggetti di cui al comma 1 che fanno rientro nel territorio nazionale sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e alle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante l'esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e si sottopongano, all'arrivo all'aeroporto nazionale, a ulteriore test molecolare o antigenico.