(Allegato A-art. X)
                               Art. X 
 
       Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione 
 
    1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle Norme integrative  e,  ove
la Corte  ne  dichiari  l'ammissibilita',  la  prova  delle  avvenute
notificazioni,  sono  trasmessi  in  cancelleria  con  le   modalita'
indicate agli articoli V e VI. 
    2. Il ricorso di cui  all'art.  27  delle  Norme  integrative  e'
trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute  notificazioni,
secondo  quanto  stabilito  all'art.  VI.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III  a
VIII.