(Allegato A-art. VI)
                               Art. VI 
 
                         Deposito degli atti 
 
    1.  Il  deposito  degli  atti,  come  disciplinato  dalle   Norme
integrative, e' perfezionato successivamente alle verifiche da  parte
della cancelleria. 
    2. In caso di anomalie, le stesse  saranno  segnalate  all'utente
attraverso il sistema e-Cost. 
    3.  Ai  fini  del  computo  dei  termini,  la  data  di  deposito
corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla  data  di
verifica da parte della cancelleria.  Il  termine  e'  rispettato  se
l'atto e' inserito nel sistema entro  le  ore  24,00  del  giorno  di
scadenza. 
    4.  Il  risultato  della  verifica  sara'  notificato  all'utente
tramite comunicazione via posta elettronica generata  automaticamente
da e-Cost. 
    5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti e'  data
comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li
rende disponibili alle parti a  decorrere  da  tale  momento.  Per  i
giudizi incidentali gli atti di costituzione  e  di  intervento  sono
resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti
giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.