(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
(Domanda  per  l'ammissione  alla   sperimentazione   e   avvio   del
                            procedimento) 
 
1.  La  domanda  di  ammissione  alla  sperimentazione   e'   redatta
utilizzando il modello  reso  disponibile  sul  sito  internet  della
CONSOB. 
2. Nei casi in cui le attivita' previste nel progetto rientrino nella
competenza  di  piu'  Autorita'  e  presuppongano  l'ammissione  alla
sperimentazione presso ciascuna di esse  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma  1,  del   Regolamento   sandbox,   la   domanda   e'   inviata
contestualmente a tutte le Autorita' coinvolte. 
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  1,  della
legge n. 241 del 1990, la CONSOB, entro  10  giorni  dalla  ricezione
della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del  procedimento
o il mancato avvio dello stesso quando: 
   a) la domanda non e' presentata nella forma prescritta dal comma 1
ovvero non e' trasmessa secondo le modalita' di cui all'articolo 4; 
   b) la domanda redatta secondo il modello di  cui  al  comma  1  e'
incompleta; 
   c) la  domanda  e'  sprovvista  di  uno  o  piu'  degli   allegati
obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1. 
4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante  la
facolta' di  presentare  una  nuova  domanda,  purche'  nel  rispetto
dell'eventuale termine fissato dalle Autorita' di vigilanza  a  norma
dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sandbox.