(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
             (Trasmissione della relazione al Comitato) 
 
1. Entro il termine di 45 giorni, calcolati  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 3, del Regolamento  sandbox  e  tenuto  conto  delle  cause
interruttive e sospensive,  la  relazione  sintetica  contenente  gli
esiti della  valutazione  tecnica  e'  trasmessa  dalla  CONSOB  alla
segreteria tecnica del Comitato. 
2. A seguito della ricezione della relazione sintetica predisposta da
altra Autorita' di vigilanza ai sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del
Regolamento sandbox, il  membro  del  Comitato  per  la  CONSOB  puo'
chiedere il supporto di una o piu' unita' organizzative, al  fine  di
poter valutare eventuali impatti delle  considerazioni  svolte  nella
relazione  medesima  sull'ambito  di  competenze   della   CONSOB   e
formulare, sussistendone i presupposti, una richiesta di convocazione
della riunione del Comitato prevista dall'articolo 12, comma  5,  del
Regolamento sandbox. 
3. In caso di richiesta di convocazione di una riunione del  Comitato
FinTech ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento  sandbox,  il
membro del Comitato per la CONSOB puo' chiedere il supporto di una  o
piu' unita' organizzative, al fine di ricevere valutazioni  ulteriori
rispetto a quelle gia'  formulate  nella  relazione  sintetica  della
CONSOB o ai sensi del comma che precede. 
4.  Il  termine  per  la  conclusione   del   procedimento   previsto
dall'articolo 13, comma 6 del Regolamento sandbox  e'  sospeso  dalla
data  di  trasmissione  della  relazione  sintetica  alla  segreteria
tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del  termine  per  la
richiesta  di  convocazione  della  riunione  del  Comitato   o,   se
convocata, alla data della riunione.