(Allegato 1-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
              (Numero massimo di progetti ammissibili) 
 
1. La CONSOB puo' fissare il numero massimo di progetti da  ammettere
alla  sperimentazione  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   2,   del
Regolamento sandbox. 
2. Nei casi di finestre temporali aperte anche alla presentazione  di
progetti  di   attivita'   oggetto   di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a),  del  Regolamento  sandbox,  il
numero massimo di progetti e' distinto in classi omogenee. La  CONSOB
individua le classi sulla base dei  termini  massimi  di  conclusione
applicabili ai sensi  dell'articolo  13,  comma  6,  del  Regolamento
sandbox. 
3.  La  sospensione  o  l'interruzione  dei  termini   di   uno   dei
procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti.  In
caso di piu' classi, la sospensione o l'interruzione dei  termini  di
uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per  i
procedimenti relativi alla medesima classe. 
4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla  sperimentazione  e'
valutata positivamente ma non puo' essere accolta  tenuto  conto  del
numero massimo  di  progetti  ammissibili,  il  provvedimento  indica
espressamente che il progetto sara'  preso  in  considerazione  nella
finestra temporale successiva, salvo il ritiro dell'istanza da  parte
dell'operatore.