(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                               Rettore 
 
    10.1  Il  rettore,  proposto  dal  Presidente,  e'  nominato  dal
consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due
terzi degli aventi diritto al voto, tra  personalita'  rilevanti  del
mondo   accademico,   scientifico   o    culturale    nazionale    ed
internazionale. 
    10.2 Il  rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'  essere
riconfermato una sola volta. 
    10.3 Il rettore, in caso di impedimento o assenza, e'  sostituito
dal prorettore o in  assenza  di  quest'ultimo  dal  professore  piu'
anziano nel ruolo componente del Senato accademico.