Art. 10. Rettore 10.1 Il rettore, proposto dal Presidente, e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalita' rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale. 10.2 Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato una sola volta. 10.3 Il rettore, in caso di impedimento o assenza, e' sostituito dal prorettore o in assenza di quest'ultimo dal professore piu' anziano nel ruolo componente del Senato accademico.