(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                        Funzioni del rettore 
 
    11.1 Il rettore: 
      rappresenta  l'Ateneo  nelle   manifestazioni   accademiche   e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
      vigila,   coadiuvato    dal    Presidente,    sull'espletamento
dell'attivita' didattica e scientifica; 
      convoca e presiede  il  Senato  accademico  e  ne  assicura  il
coordinamento con il consiglio di amministrazione; 
      formula proposte sentito il Presidente e  riferisce  al  Senato
accademico e al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica
e scientifica dell'Ateneo; 
      esercita  l'attivita'  disciplinare  del  corpo   docente   per
sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti; 
      propone, sentito il Presidente, la costituzione di  commissioni
e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali. 
    11.2 Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.