Art. 11. Funzioni del rettore 11.1 Il rettore: rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato accademico e al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; esercita l'attivita' disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti; propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali. 11.2 Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti.