Art. 12. Senato accademico 12.1 Il Senato accademico e' costituito: dal rettore che lo presiede; da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento; da un rappresentante degli studenti; da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. I membri del Senato accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non puo' superare in nessun caso i sei anni consecutivi. 12.2 Al Senato accademico partecipa il direttore generale o suo delegato, con voto consultivo; puo' partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di amministrazione su richiesta del Senato accademico. 12.3 In caso di assenza o impedimento del rettore, il Senato accademico e' presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianita' di ruolo. 12.4 Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie: a. regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attivita' autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca; b. manifesto annuale degli studi; c. criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione; d. attivazione di convenzioni con universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche. 12.5 Il Senato accademico ha competenza propositiva nei confronti del consiglio di amministrazione in merito a: a. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza; b. redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti; c. copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonche' in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento; d. criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; e. programmi di sviluppo dell'Ateneo. 12.6 Al Senato accademico compete inoltre: a. verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di valutazione, i risultati delle attivita' di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse; b. proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa.