(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                          Senato accademico 
 
    12.1 Il Senato accademico e' costituito: 
      dal rettore che lo presiede; 
      da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori  di
Dipartimento; 
      da un rappresentante degli studenti; 
      da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e  a
tempo determinato. 
    I membri del Senato accademico durano in carica  tre  anni  e  la
loro permanenza in Senato non puo' superare in nessun caso i sei anni
consecutivi. 
    12.2 Al Senato accademico partecipa il direttore generale  o  suo
delegato, con voto consultivo; puo'  partecipare,  senza  diritto  di
voto, il Presidente del consiglio di amministrazione su richiesta del
Senato accademico. 
    12.3 In caso di assenza o  impedimento  del  rettore,  il  Senato
accademico e' presieduto e convocato dal professore con  la  maggiore
anzianita' di ruolo. 
    12.4 Il Senato accademico esercita tutte le  competenze  relative
alla   programmazione   ed   al   coordinamento    delle    attivita'
didattico-formative e di ricerca svolte  nell'Ateneo  e  delibera  in
merito alle seguenti materie: 
      a. regolamento didattico di  Ateneo  ed  ogni  altro  eventuale
regolamento di Ateneo in  tema  di  ricerca,  didattica  e  attivita'
autogestite dagli studenti, compresi i  regolamenti  elaborati  dalle
strutture didattiche e di ricerca; 
      b. manifesto annuale degli studi; 
      c.  criteri  per  l'attuazione  dei  programmi   nazionali   ed
internazionali di cooperazione; 
      d.  attivazione  di  convenzioni  con  universita'  italiane  e
straniere per attivita' didattiche e scientifiche. 
    12.5 Il Senato accademico ha competenza propositiva nei confronti
del consiglio di amministrazione in merito a: 
      a. attivazione, modificazione e  disattivazione  dei  corsi  di
studio a distanza; 
      b.  redazione  del  programma  triennale  di  reclutamento  del
personale docente, ricercatore,  e  del  personale  amministrativo  e
tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti; 
      c. copertura di posti di  ruolo  di  professori  e  ricercatori
universitari,  nonche'  in  materia  di  supplenze,   affidamenti   e
contratti di insegnamento; 
      d. criteri per  la  distribuzione  delle  risorse  materiali  e
finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; 
      e. programmi di sviluppo dell'Ateneo. 
    12.6 Al Senato accademico compete inoltre: 
      a. verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo  di
valutazione, i risultati delle attivita' di didattica e  di  ricerca,
svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse; 
      b. proporre al Ministro  la  richiesta  di  conferimento  delle
lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa.