Art. 13. Consiglio di amministrazione 13.1 Il consiglio di amministrazione e' composto: a. dal Presidente della Fondazione «Universita' Gabriele d'Annunzio», che lo presiede; b. dal rettore; c. da due professori di ruolo dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio», designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Universita' «G. d'Annunzio»; d. da due componenti scelti dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio»; e. da un rappresentante del MUR. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio. 13.2 Il consiglio di amministrazione puo' essere integrato da Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso consiglio di amministrazione, alla realizzazione delle finalita' dell'Ateneo, per numero complessivo non superiore a tre. 13.3 Le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.