(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    13.1 Il consiglio di amministrazione e' composto: 
      a.  dal  Presidente  della  Fondazione  «Universita'   Gabriele
d'Annunzio», che lo presiede; 
      b. dal rettore; 
      c. da due professori  di  ruolo  dell'Universita'  degli  studi
«Gabriele d'Annunzio», designati  dal  consiglio  di  amministrazione
della   Fondazione   previa   autorizzazione   dell'Universita'   «G.
d'Annunzio»; 
      d. da due componenti scelti dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio»; 
      e. da un rappresentante del MUR. 
    Tutti i componenti del consiglio  di  amministrazione  durano  in
carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio. 
    13.2 Il consiglio di amministrazione  puo'  essere  integrato  da
Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con  mezzi  e  risorse
ritenuti congrui dallo  stesso  consiglio  di  amministrazione,  alla
realizzazione delle finalita' dell'Ateneo, per numero complessivo non
superiore a tre. 
    13.3 Le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte  a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il  voto
espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni
sono valide con la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti  in
carica. In ogni  caso,  le  delibere  del  Consiglio  relative  dello
statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.