Art. 14. Funzioni del consiglio di amministrazione 14.1 Il consiglio di amministrazione programma e coordina le attivita' dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a: a. nomina del rettore; b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ateneo; c. adozione della Carta dei servizi; d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell'iscrizione; e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti; f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni; g. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica; h. affidamento, su proposta del Senato accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato; i. determinazione, su proposta del Senato accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege; j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla copertura dell'organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato accademico, mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente; k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa; l. affidamento di incarichi per attivita' di tutorato; m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente; n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico; o. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale; p. ammontare delle indennita' di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei revisori; q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche; r. nomina dei membri del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualita' dell'Ateneo; s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo secondo le leggi vigenti; t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti; u. nomina del prorettore; v. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto. 14.2 Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita'.