(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
              Funzioni del consiglio di amministrazione 
 
    14.1 Il consiglio di  amministrazione  programma  e  coordina  le
attivita' dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a: 
      a. nomina del rettore; 
      b. approvazione del  bilancio  di  previsione  e  del  bilancio
consuntivo dell'Ateneo; 
      c. adozione della Carta dei servizi; 
      d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno
studente al momento dell'iscrizione; 
      e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte  degli
studenti; 
      f. stipula di convenzioni con enti pubblici e  privati  e/o  la
costituzione o adesione a consorzi o fondazioni; 
      g.  promozione  di  iniziative  in   materia   di   innovazione
tecnologica; 
      h.   affidamento,   su   proposta   del   Senato    accademico,
dell'insegnamento  delle  discipline  di   studio,   anche   mediante
contratto di diritto privato; 
      i.  determinazione,  su   proposta   del   Senato   accademico,
dell'organico  del  personale  docente  e  ricercatore,  da  coprirsi
mediante procedure concorsuali ex lege; 
      j. redazione della pianta organica  dell'ente  e  ricorso  alla
copertura dell'organico, anche sulla base del piano  di  reclutamento
triennale  proposto  dal  Senato  accademico,  mediante  chiamate  di
professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente; 
      k. affidamento di  incarichi  di  collaborazione  professionale
tecnico-amministrativa; 
      l. affidamento di incarichi per attivita' di tutorato; 
      m.  attivazione  dei  corsi  di  studio,  nel  rispetto   della
procedura prevista dalla normativa vigente; 
      n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico; 
      o. assunzione del personale non  docente  anche  con  qualifica
dirigenziale; 
      p. ammontare delle  indennita'  di  carica  e  dei  gettoni  di
presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito
il Collegio dei revisori; 
      q. approvazione o soppressione di corsi di studio,  sentito  il
Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche; 
      r. nomina dei membri del Nucleo di valutazione e  del  Presidio
della qualita' dell'Ateneo; 
      s.  approvazione  del  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita' dell'Ateneo secondo le leggi vigenti; 
      t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di
sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti; 
      u. nomina del prorettore; 
      v.  ogni   altra   materia   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi
previsti dal presente statuto. 
    14.2 Il consiglio di  amministrazione  e'  convocato  almeno  due
volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il  Presidente  ne  ravvisi  la
necessita'.