(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    16.1 Il direttore  e'  eletto  dai  professori  di  ruolo  e  dai
ricercatori  universitari  anche  strutturati  presso  altri  atenei,
purche' titolari di contratto di insegnamento, tra  i  professori  di
ruolo. 
    16.2 La seduta per l'elezione del  direttore  e'  presieduta  dal
docente con la maggiore anzianita'  di  ruolo  di  prima  fascia  del
dipartimento. 
    16.3 Le modalita' di svolgimento delle  elezioni  sono  stabilite
dal regolamento generale di Ateneo. 
    16.4 Il direttore  rappresenta  il  dipartimento  ne  promuove  e
coordina l'attivita', sovrintende  al  regolare  funzionamento  dello
stesso. 
    16.5 Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere  rieletto
per un ulteriore triennio. 
    16.6  Il  direttore  convoca   e   presiede   il   Consiglio   di
dipartimento, vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca,  assume
iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo
svolgimento dei relativi servizi e delle attivita' formative. 
    16.7 Il direttore partecipa al Senato accademico.