Art. 16. Direttore di Dipartimento 16.1 Il direttore e' eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purche' titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo. 16.2 La seduta per l'elezione del direttore e' presieduta dal docente con la maggiore anzianita' di ruolo di prima fascia del dipartimento. 16.3 Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 16.4 Il direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento dello stesso. 16.5 Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto per un ulteriore triennio. 16.6 Il direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attivita' formative. 16.7 Il direttore partecipa al Senato accademico.