Art. 17. Consiglio di Dipartimento 17.1 Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purche' titolari di contratto di insegnamento. 17.2 Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio. 17.3 Sono compiti del Consiglio di dipartimento: a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento; b. la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico; c. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; d. la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonche' la programmazione e organizzazione delle attivita' di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90.