(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    17.1 Il Consiglio di dipartimento e' composto dai  professori  di
ruolo,  ricercatori  universitari,  anche  strutturati  presso  altri
atenei, purche' titolari di contratto di insegnamento. 
    17.2 Le  modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  Consiglio  di
dipartimento  sono  stabilite  dal   regolamento   di   dipartimento,
deliberato dal Consiglio. 
    17.3 Sono compiti del Consiglio di dipartimento: 
      a.  la  predisposizione  e  l'approvazione  delle  proposte  di
sviluppo del Dipartimento; 
      b.  la  programmazione  e  l'organizzazione   delle   attivita'
didattiche,  in  conformita'  alle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione e del Senato accademico; 
      c. la formulazione delle  proposte  in  ordine  ai  criteri  di
ammissione ai corsi di studio; 
      d. la nomina dei  tutor,  con  preliminare  individuazione  dei
requisiti  formali  e   sostanziali   da   possedersi,   nonche'   la
programmazione e organizzazione delle attivita' di tutorato,  di  cui
all'art. 13 della legge n. 341/90.