(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                    Consiglio di corso di laurea 
 
    18.1. Il consiglio di corso di laurea e' composto  da  professori
di ruolo, ricercatori universitari, anche  strutturati  presso  altri
atenei purche' titolari di contratto di insegnamento, e  titolari  di
contratto d'insegnamento  afferenti  allo  stesso.  Ne  fanno  parte,
inoltre, un  rappresentante  dei  tutor  e  un  rappresentante  degli
studenti, entrambi designati secondo modalita'  e  termini  stabiliti
dal regolamento generale di Ateneo. 
    18.2 Presiede il consiglio di  corso  di  laurea  un  docente  di
ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i  propri  componenti  con  le
procedure previste dal regolamento generale di Ateneo. 
    18.3 Al consiglio di corso di laurea compete  l'approvazione  dei
piani di studio o  stati  curriculari  individuali  rassegnati  dagli
studenti iscritti.