Art. 18. Consiglio di corso di laurea 18.1. Il consiglio di corso di laurea e' composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purche' titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. 18.2 Presiede il consiglio di corso di laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo. 18.3 Al consiglio di corso di laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.