Art. 2. Personalita' giuridica 2.1 L'Ateneo ha personalita' giuridica ed e' ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalita' stabiliti dalle leggi dello Stato. 2.2 Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.