Art. 21. Collegio dei revisori 21.1. Al Collegio dei revisori dei conti e' affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. 21.2 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti. 21.3 Il Collegio e' composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 21.4 Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. 21.5 Le modalita' di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal consiglio di amministrazione.