(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                        Collegio dei revisori 
 
    21.1. Al Collegio dei revisori dei conti e' affidato il controllo
della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. 
    21.2 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti. 
    21.3 Il Collegio  e'  composto  da  tre  membri  scelti  tra  gli
iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 
    21.4 Il  Collegio  dura  in  carica  tre  anni  e  comunque  fino
all'approvazione del bilancio  consuntivo.  Il  mandato  puo'  essere
rinnovato una sola volta. 
    21.5 Le modalita' di funzionamento del Collegio sono definite nel
regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'
adottato dal consiglio di amministrazione.