(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    22.1 L'Ateneo adotta un  sistema  di  valutazione  interna  della
gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e  di  ricerca  e
degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le  funzioni  di
valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da
un numero di membri determinato entro i limiti e  secondo  i  criteri
stabiliti dalle norme vigenti. 
    22.2  L'Ateneo  assicura  al  Nucleo   di   valutazione   interno
l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati  e  alle
informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione  degli  atti
nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 
    22.3 Il  Nucleo  di  valutazione  di  ateneo  ha  il  compito  di
verificare, anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti, la corretta  gestione  delle  risorse,  la  produttivita'
della ricerca e della didattica. 
    22.4 Il Nucleo e' composto da cinque membri, di  cui  almeno  due
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico. I componenti  sono  nominati  dal  rettore  su
designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il
Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili. 
    22.5 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce  con  relazione
annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.