Art. 22. Nucleo di valutazione 22.1 L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 22.2 L'Ateneo assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 22.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica. 22.4 Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili. 22.5 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo.