Art. 23. Presidio della qualita' 23.1 L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualita' della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della qualita'. 23.2 Il Presidio della qualita' e' costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal rettore, sentito il Presidente del consiglio di amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo. 23.3 Il Presidio della qualita' assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualita' e nell'Assicurazione di qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualita' di cui alla normativa vigente. 23.4 Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti. 23.5 Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.