(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                       Presidio della qualita' 
 
    23.1 L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di  servizio
a supporto del processo di certificazione di qualita'  della  sede  e
dei corsi di studio, denominata Presidio della qualita'. 
    23.2 Il Presidio della qualita' e' costituito  da  un  minimo  di
cinque docenti (interni ed  esterni)  di  cui  uno  con  funzioni  di
coordinatore  designato  dal  rettore,  sentito  il  Presidente   del
consiglio  di  amministrazione  ed   un   segretario   amministrativo
collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo. 
    23.3 Il Presidio della qualita' assume un  ruolo  centrale  nella
promozione della  cultura  della  qualita'  e  nell'Assicurazione  di
qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo  il  rispetto  dei  requisiti  di
assicurazione della Qualita' di cui alla normativa vigente. 
    23.4 Ai fini della  AQ  dei  corsi  di  studio,  in  particolare,
organizza e verifica  l'aggiornamento  delle  informazioni  contenute
nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende  al
regolare  svolgimento  delle  procedure  di  AQ  per   le   attivita'
didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e
verifica le attivita' periodiche di  riesame  dei  corsi  di  studio;
valuta l'efficacia  degli  interventi  di  miglioramento  e  le  loro
effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo  da  e
verso  il  Nucleo  di  valutazione  e  le   commissioni   paritetiche
docenti-studenti. 
    23.5  Ai  fini  della  AQ  della   ricerca   dipartimentale,   in
particolare, verifica il continuo  aggiornamento  delle  informazioni
contenute nelle  SUA-RD  di  ciascun  Dipartimento;  sovraintende  al
regolare svolgimento delle  procedure  di  AQ  per  le  attivita'  di
ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; assicura il
corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.