Art. 4. Fini istituzionali 4.1 L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonche' il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003. 4.2 L'Ateneo svolge e promuove attivita' di ricerca, sostenendone lo sviluppo. 4.3 L'Ateneo svolge e promuove attivita' inerenti alla Ā«Terza missioneĀ» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realta' produttive e di ricerca del proprio territorio.