(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                         Fini istituzionali 
 
    4.1 L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di
corsi universitari a distanza, ai sensi del  regolamento  di  cui  al
decreto  ministeriale  n.  509  del  3  novembre  1999  e  successive
modificazioni, nonche' il rilascio dei titoli accademici ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 7  del  decreto  interministeriale  del  17
aprile 2003. 
    4.2 L'Ateneo svolge e promuove attivita' di ricerca, sostenendone
lo sviluppo. 
    4.3 L'Ateneo svolge e promuove  attivita'  inerenti  alla  Ā«Terza
missioneĀ»   anche   connettendosi,   mediante   appositi    strumenti
convenzionali, con  realta'  produttive  e  di  ricerca  del  proprio
territorio.