Art. 5. Perseguimento delle finalita' 5.1 Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4, l'Ateneo puo': a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003; c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprieta', il possesso o la detenzione nonche' le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale; d. sostenere lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con universita' italiane e universita' straniere nonche' partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalita'. 5.2 L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento. 5.3 L'Ateneo conferisce i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (LM); dottorato di ricerca (DR); master universitario di primo e secondo livello.