(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                    Perseguimento delle finalita' 
 
    5.1 Per il perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  4,
l'Ateneo puo': 
      a.  accedere  a  fondi  pubblici  e   privati,   nazionali   ed
internazionali; 
      b. stipulare  contratti,  convenzioni,  accordi  o  intese  con
soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art.  8,  comma
2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003; 
      c. amministrare e gestire i beni di cui ha  la  proprieta',  il
possesso o la  detenzione  nonche'  le  strutture  ed  infrastrutture
universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con
atto convenzionale; 
      d. sostenere lo svolgimento di attivita' di ricerca e  sviluppo
tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione  con
universita' italiane e universita' straniere  nonche'  partecipare  a
consorzi, associazioni e  fondazioni,  che  condividano  le  medesime
finalita'. 
    5.2 L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a  tutti  i  livelli
degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel
campo  della  formazione  superiore   anche   attraverso   corsi   di
perfezionamento e di aggiornamento. 
    5.3 L'Ateneo conferisce i seguenti titoli: 
      laurea (L); 
      laurea magistrale (LM); 
      dottorato di ricerca (DR); 
      master universitario di primo e secondo livello.